Norme e regolamenti

NORME DI VITA SCOLASTICA

Per i docenti

Art. 1

L'attività di insegnamento si svolge in diciotto ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il suo orario di servizio, a compilare il registro di classe e quello personale in ogni parte di sua competenza, alla partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, alla correzione degli elaborati che saranno riconsegnati corretti entro 15 giorni, salvo per le classi finali o particolarmente numerose.

Art. 2

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno 5 minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni.

Il docente a disposizione volontaria o per obbligo di servizio alla prima ora sarà presente nell'istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Non sarà consentita alcuna informativa telefonica. Il docente a disposizione per obbligo di servizio all'ultima ora sarà presente nell'istituto fino al termine dell'ora stessa. Il docente a disposizione volontaria nell'ultima ora se non è utilizzato è autorizzato ad allontanarsi dall'istituto.

Art. 3

Il docente della prima ora controlla la regolarità delle giustificazioni, segnalando al coordinatore del consiglio di classe le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose o reiterate in particolari giorni. Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di uno studente per volta per la fruizione dei servizi.

In caso di astensione collettiva degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a rimanere in istituto a disposizione di coloro che non vi hanno aderito; sono autorizzati a lasciare l'istituto solo nel caso in cui le classi sono del tutto assenti, a meno che la dirigenza disponga diversamente.

Art. 4

Ciascun docente vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell'istituto , segnalando subito eventuali infrazioni rilevate: egli stesso si adopererà per costituire un modello di comportamento.

Art. 5

Gli insegnanti in servizio durante le ore di assemblea di classe o di istituto potrebbero assistere se la loro presenza è richiesta o, se per motivi di opportunità, ritengono di non dover essere presenti dovranno comunque essere reperibili in qualunque momento per essere a disposizione degli allievi e garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee.

Art. 6

Ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private ai propri alunni e a quelli dell'Istituto, di indicare ai genitori i nominativi di docenti cui inviare gli allievi in difficoltà, di accettare doni individuali o collettivi dagli studenti o dalle loro  famiglie.


Per gli studenti

Art. 7

Gli studenti hanno i diritti ed i doveri stabiliti dagli artt 2-3 del DPR 249 del 24/06/98.

Art. 8

 Organo di garanzia: le sue finalità e la sua composizione vengono specificate nell'art 20.

 Art. 9

Ingresso a scuola degli studenti:le lezioni hanno inizio alle ore 8.20. In caso di necessità si può accedere all'istituto fin dalle ore 8. I ritardatari saranno di norma ammessi all'ora successiva solo se muniti di autorizzazione firmata dal Dirigente scolastico o da Docente munito di specifica delega. È consentito un ritardo al mese, per giustificati motivi; ulteriori ritardi, qualora non supportati da valide motivazioni, saranno segnalati alla famiglia e sanzionati sul piano disciplinare, con le dovute implicazioni del credito scolastico. I ritardatari a causa dei mezzi pubblici di trasporto potranno essere ammessi alla prima ora di lezione entro le 8.40 e , dopo tale limite, a quelle successive solo all'inizio di ciascuna di esse; nessuno studente comunque sarà accettato oltre l'inizio della terza ora. Gli insegnanti dovranno annotare il ritardo sui registri di classe.

Art. 10

Comportamenti da tenere all'interno dell'istituto: durante l'intervallo è opportuno che gli allievi mantengano un comportamento rispettoso, evitando di uscire dall'istituto. È fatto divieto a tutti di fumare nei corridoi, nei bagni e in generale nell'ambito dell'edificio scolastico. Saranno effettuati controlli quotidiani. Ai contravventori saranno comminate sanzioni disciplinari (con la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica) indipendentemente dalla componente cui appartengono.

 Art. 11

Fruizione dei servizi igienici durante l'ora di lezione: è consentita l'uscita durante l'ora di lezione solo in caso di assoluta necessitàSarà cura dei docenti far uscire gli allievi uno alla volta per recarsi nei bagni.

Art. 12

Le assenze degli allievi saranno giustificate dall'insegnante della prima ora. Particolari anomalie saranno comunicate alla famiglia. Le assenze saranno sempre giustificate facendo uso del libretto personale: qualora l'allievo ne sia privo è tenuto a mettersi in regola col proprio libretto entro i due giorni successivi. Le assenze superiori a 5 giorni vanno giustificate con certificato medico; se per motivi familiari con dichiarazione del genitore o di chi esercita la patria potestà. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti, i genitori dovranno attestare di essere a conoscenza della natura di tale assenza.

Art. 13

Uscita da scuola: le lezioni hanno termine alle ore 13.20 o alle 12.20; per le classi con 6 ore alle 13.50. La costituzione delle cattedre di ore 18 obbliga il dirigente a modificare l'orario delle classe in caso di assenza dei docenti titolari. Si potrà avere pertanto l'eventualità che gli alunni escano anticipatamente o entrino posticipatamente. L'uscita anticipata individuale sarà consentita una volta al mese e solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi tutti gli allievi minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o dall'esercente la patria potestà. Non saranno prese in considerazione richieste generiche non motivate adeguatamente.

Art. 14

Uso delle strutture: gli alunni sono responsabili individualmente del loro posto di lavoro e collegialmente delle suppellettili dell'aula loro assegnata. Eventuali danni saranno comunque addebitati.

Art. 15

Assemblee: per la convocazione delle assemblee degli studenti e per la loro regolamentazione si rimanda alla disciplina dei DDL oppure al TU 297/94.

Art. 16

Comitato studentesco: è data facoltà al comitato di riunirsi una volta al mese in orario scolastico e nelle aule dell'Istituto. Esso è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre i compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee studentesche d' Istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti), può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea d' Istituto o dai consigli di classe.

Art. 17

Attività parascolastiche ed extrascolastiche; viaggi di istruzione: fanno parte del progetto educativo complessivo. Pertanto debbono essere inseriti nella programmazione didattica e di istituto.

 I consigli di classe individueranno: la destinazione; la finalità didattica, educativa e formativa; gli accompagnatori ed i loro eventuali sostituti; il periodo di svolgimento.

La commissione viaggi curerà che siano acquisiti agli atti le determinazioni dei consigli di classe integrate da:

     - dichiarazione di assenso dei genitori;
     - copia del programma dettagliato del viaggio;
     - ricevuta del pagamento del costo del viaggio;
     - eventuale richiesta di particolari servizi (guide turistiche,
       vettori attrezzati per portatori di handicap)

per la successiva proposta alla giunta esecutiva ed al consiglio d'Istituto.

Art. 18

Provvedimenti per mancanze disciplinari: la presente sezione del regolamento definisce quanto disposto al DPR 249/98 (statuto degli studenti).

A) Le categorie delle mancanze disciplinari sono le seguenti:


a) Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;
b) Mancanza di rispetto verso il personale, i compagni e le istituzioni;
c)  Atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica;
d) Violazioni delle disposizioni organizzative del regolamento di istituto e delle norme di sicurezza;
e) Uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
f) Turbamento del regolare andamento della scuola.

Il presente elenco di categorie non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati dal regolamento ci si regola secondo criteri di analogia.

B) I provvedimenti disciplinari principali previsti in relazione alle categorie delle mancanze sopra esposte sono i seguenti:

a)  Ammonizione personale;
b)  Nota sul registro di classe;
c)  Convocazione dei genitori;
d)  Ammonimento scritto;
e)  Sospensione con obbligo di frequenza.

In relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione, si stabilisce quale sanzione praticare; essa sarà contemporanea, proporzionata all'infrazione e educativa in riferimento alla mancanza, tenuto conto della situazione personale dello studente responsabile, al quale sarà offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica.

In ogni caso è possibile la somma di due o più provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che li irroga. È previsto, inoltre, che l'organo che irroga la sanzione possa utilizzare anche provvedimenti secondari di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto. Essi possono essere, per esempio, la nota sul diario personale o sul libretto dello studente, da far firmare al genitore, il deferimento dello studente al preside, l'allontanamento temporaneo dello studente dalla singola lezione, qualora ne impedisca il regolare svolgimento. Tutti i provvedimenti concorrono alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo; credito che comunque è stabilito dal consiglio di classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul comportamento dello studente interessato.

Art. 19

Casi di rilevanza penale: in questi casi, il consiglio di classe stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del fatto (anche superiore ai 15 giorni). Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il consiglio di classe stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quanto cessi la condizione di pericolo. Se è consigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito di iscriversi ad un altro istituto con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.

Art. 20

Le procedure: il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:

a) l'avvio del procedimento è dato dalla contestazione che il docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente interessato o al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanza disciplinare;

b) nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata anche sul registro di classe insieme alle giustificazioni dell'allievo;

c) negli altri casi il dirigente scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e all'ammonimento scritto vieneconsegnata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del consiglio di classe;

d) nei casi di competenza del consiglio di classe, il dirigente scolastico o un docente delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore;

e) in seguito il consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata e sottoscritta dal dirigente scolastico, viene comunicata integralmente e per iscritto alla famiglia dello studente;

f) in caso di urgenza o di particolare gravità, il dirigente scolastico, consultati i docenti collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello dall'allontanamento dalla scuola in attesa di espletare le procedure previste.

Art. 21

Ricorsi ed organo di garanzia: contro la sanzione disciplinare lo studente, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia; tale ricorso va presentato dallo studente e/o dai genitori, in forma scritta, e opportunamente integrato da tutti gli elementi utili al dirigente scolastico.

L'organo di garanzia è formato dal dirigente scolastico che lo presiede e designa il segretario, da un docente collaboratore, da uno studente designato dal comitato studentesco, dal presidente del consiglio di istituto o da un genitore da lui delegato e da un rappresentante del personale non docente. Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il dirigente scolastico o un docente della commissione, se ne prevede la sostituzione.

La procedura per lo svolgimento del ricorso è analoga a quella attuata dal consiglio di classe.

Nel caso di allontanamento dalla scuola, il ricorso va presentato entra 30 giorni all'organo competente



Data stampa: 20/05/2012 11:05:48      Permalink: http://www.liceodelfico.it/pagina.php?id=10


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